Per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti chepossono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
Il soggetto organizzatore della Tombola (associazioni, enti, comitati etc.) deve:
1) dare comunicazione dello svolgimento della manifestazione, a norma dell’art. 14 del D.P.R.430/2001, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente ed al Sindaco del Comune in cui si effettuerà l’estrazione;
2) comunicare altresì alle predette Autorità ed all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, in Via Carlo Felice 29, Sassari, eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione, in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli;
3) svolgere la manifestazione nelle forme e secondo le modalità, nonché provvedendo a tutti gli adempimenti, di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R.430/2001 ed, in particolare, ai commi 6 e seguenti dell’art. 14 del richiamato D.P.R. 430/2001, con special riferimento alle pubblicazioni ed alle verbalizzazioni ivi previste, alla pubblicità delle estrazioni, da svolgere alla presenza di un incaricato del Sindaco, ed alle formalità di chiusura della manifestazione.
4) dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; in particolare, devono essere portati a conoscenza del pubblico con apposita avviso da far affiggere all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati alla manifestazione i seguenti dati: estremi della comunicazione, programma della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento, nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
5) ritirare tutti i registri, biglietti rimasti invenduti e verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto;
6) notiziare prima dell'estrazione il pubblico presente, del fatto che i registri ed i biglietti non riconsegnati durante l'operazione di cui al punto 5) sono dichiarati nulli agli effetti del gioco;
7) effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
8) redigere verbale delle operazioni di cui sopra, consegnarne una copia all'incaricato del Sindaco ed inviarne una alla Prefettura.
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