Si avvisa che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/53 del 04/05/2023 è stata adottata l'
Ordinanza Sindacale n. 3/2023 Prescrizioni comunali antincendio 2023. L'Ordinanza:
VIETA
Le azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.
ORDINA
Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.
ENTRO IL TERMINE DEL 01 GIUGNO 2023
1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini;
2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui all’articolo 1), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, così come definita in premessa e dall’art. 2 dell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/53 del 04/05/2023, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui all’articolo 1), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
6) l’A.N.A.S. S.p.A., l’Amministrazione ferroviaria, la Provincia di Sassari, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l’intera pertinenza. I Soggetti competenti ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della strada”, provvedono alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.
7) I soggetti competenti di cui al precedente articolo 6, le cui operazioni comportino l’uso all’aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (decespugliatori, etc.) o l’utilizzo di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono avviare le operazioni, nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall’art. 7, comma 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023.
8) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Gli stessi, entro il 1° giugno, hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato.
ENTRO IL 1° GIUGNO
9) I proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
1) eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree, sia nude che inguainate, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per l’alta e la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, o per caduta, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
2) sgomberare dalle ramaglie le aree sottoposte ai tagli di cui al precedente comma 1);
3) predisporre un piano di manutenzione, idoneo a individuare e rimuovere il degrado delle linee elettriche e dei relativi sostegni, da attuare prima dell’inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all’art. 7 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023;
4) ripulire o inertizzare una fascia per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri, attorno alle cabine elettriche, a palo o in muratura, privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore.
10) Chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi.
SI AVVERTE CHE
LE CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI DEVONO ESSERE MANTENUTE PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGE LO STATO DI ELEVATO PERICOLO DI INCENDIO BOSCHIVO OSSIA DAL 01 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2023, SALVO PROROGHE.
11) Azioni vietate nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”:
1) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
2) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
3) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
4) smaltire braci;
5) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
6) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
12) Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di “elevato pericolo”:
1) Nel periodo di elevato pericolo gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:
a) all’interno di aree boscate e nelle aree ad esse limitrofe (l’estensione della fascia o area “limitrofa” al bosco è pari a 300 metri), l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l’utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
b) esercizio delle carbonaie;
c) pratiche fitosanitarie.
2) Le richieste devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno dieci giorni prima dell’esecuzione delle stesse. Nell’autorizzazione sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l’obbligo di realizzare preventivamente un’idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.
13) Manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo”
1) Le autorizzazioni delle manifestazioni pirotecniche non rientrano nel campo di competenza del SUAPE e sono rilasciate, previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo, pena il non accoglimento della stessa, all’Ispettorato forestale competente per territorio utilizzando lo schema di modello “Allegato B”, esclusivamente alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.
14) Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco
1) È consentita, anche durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 7 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023, la pianificazione di interventi di gestione di biomasse di combustibile con la tecnica del fuoco prescritto, adottando precise prescrizioni e procedure operative per conseguire fini didattici anche a supporto della pianificazione comunale, nel rispetto di determinati parametri, secondo quanto indicato nel Piano regionale antincendi.
2) Gli interventi inerenti l’apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l’uso del fuoco sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
b) sono ammessi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, previa autorizzazione scritta dell’Ispettorato forestale competente per territorio.
3) Negli stessi terreni e per le stesse operazioni, l’uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l’applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli.
15) Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali
1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;
b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;
c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, presentino specifiche istanze di intervento strettamente legate alla pratica agricola e selvicolturale.
e) L’abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell’anno, alla realizzazione di fasce perimetrali di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.
2) La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:
a) disposizioni regionali per l’attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;
b) piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
c) art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall’art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l’uso di fuochi all’aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.
16) Pianificazione degli abbruciamenti
1) Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente articolo 15, comma 1, lett. a, b e c, devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello “Allegato C”. L’Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.
2) L’autorizzazione, oltre al giorno e agli orari in cui è previsto l’abbruciamento, deve indicare:
a) l’obbligo di realizzare preventivamente una fascia perimetrale di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
b) l’obbligo di assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di idonea attrezzatura antincendio al fine di garantire le relative operazioni ed evitare l’eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell’area autorizzata;
c) l’obbligo di tener sotto costante controllo l’abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
d) l’obbligo di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell’area autorizzata;
e) la possibilità di sospensione dell’autorizzazione come definito dal successivo articolo 17.
3) La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 15 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati, autorizzati ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d).
4) Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
5) Il soggetto in possesso di una autorizzazione non può avviare o deve immediatamente sospendere le operazioni di abbruciamento, di iniziativa propria o su disposizione del personale del CFVA, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (“Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni”), ossia con velocità pari o superiore a 20 Km/h. Se l’abbruciamento è già avviato, il titolare dell’autorizzazione, deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.
17) Sospensione delle autorizzazioni:
1) In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall’art. 7, comma 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023, le autorizzazioni di cui sopra sono sospese.
2) In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione (pericolosità alta), così come definito dall’art. 7, comma 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023, il Direttore dell’Ispettorato forestale può sospendere le autorizzazioni.
3) In caso di sospensione, i titolari concordano la nuova data per l’autorizzazione con l’Ispettorato forestale, anche per il tramite della Stazione forestale competente per territorio.
18) Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di “elevato pericolo”
1) L’uso di barbecue, forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è consentito a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, e esclusivamente nelle aree circoscritte opportunamente attrezzate, limitatamente alla cottura dei cibi, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni fra le quali:
a) la ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile;
b) la creazione di idonei ripari dal vento;
c) la predisposizione di adeguate riserve idriche;
d) l’adeguata distanza dalla vegetazione circostante;
e) spegnimento del fuoco prima di abbandonare l’area.
2) Al di fuori delle aree boscate, nell’esercizio delle attività che comportino l’uso all’aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smerigliatrici, falciatrici, decespugliatori, trinciatrici, etc.) è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile.
3) Al di fuori delle aree boscate, nell’esercizio delle attività che comportino l’utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), è fatto obbligo di dotarsi di estintore portatile da 6kg per fuochi di classe A e per fuochi di classe B, con capacità estinguente non inferiore a 34A-233B o, in alternativa, di un mezzo con adeguata capacità idrica con relativo operatore.
4) Le attività di cui al presente articolo sono vietate nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall’art. 7, comma 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023.
SANZIONI
Sono punite a norma dell’articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella Legge 8 novembre 2021, n. 155) che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni alle prescrizioni contenute dall’articolo 1 all’articolo 18 della presente ordinanza.
Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all’articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività, con efficacia decorrente fino al termine dell’accertata ottemperanza ai precetti medesimi.
In allegato il testo dell'Ordinanza, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-53 del 04.05.2023 e relativo allegato, Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio ai sensi dell'art. 6 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023 e l'Allegato C - Fac-simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento da trasmettere all'Ispettorato forestale competente.
In caso di chiarimenti o informazioni relative alle presenti prescrizioni si prega di contattare l'ufficio di Polizia Locale al 079/3440110.